Statuto

Art. 1
E’ costituita in San Benedetto del Tronto un’Associazione che assume la denominazione di Associazione Culturale I Care.

Art. 2
L’Associazione si richiama agli ideali di libertà, democrazia e solidarietà sociale sanciti dalla Costituzione Repubblicana, non ha scopi di lucro, non è collegata a nessun partito politico, il suo funzionamento e’ basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci nelle forme e secondo le regole stabilite dalla legge quadro sul volontariato 266/91 e di cui al presente Statuto;

COMPETENZA
Art. 3
Associazione Culturale I Care è costituita nell’ambio territoriale della Provincia di Ascoli Piceno.

SCOPI
Art. 4
Gli scopi principali che l’Associazione si propone sono:
1.di riunire attorno a se tutti coloro (Enti, Aziende, Associazioni e privati) che hanno interesse alla valorizzazione e sviluppo culturale della società locale;
2.studiare, promuovere, coordinare, organizzare, facilitare, valorizzare, sviluppare e propagandare, attività, manifestazioni, organizzazioni, culturali artistiche ricreative e sportive ecc.

SEDE
Art. 5
Associazione Culturale I Care ha la propria sede legale in San Benedetto del Tronto

ADESIONE
Art. 6
L’adesione all’Associazione e’ libera e gratuita, nel rispetto delle norme del presente Statuto. Il numero dei soci e’ illimitato, possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri legalmente residenti in Italia che abbiano compiuto 16 anni di età. Possono altresì associarsi Enti, Consorzi, Società, persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, associazioni riconosciute e non, istituzioni, Fondazioni e Comitati di natura democratica, che ne facciano richiesta, previa deliberazione dei propri organi deliberativi. I soci si distinguono in fondatori, effettivi.

SOCI EFFETTIVI – ISCRIZIONE
Art. 7
Sono soci effettivi le persone che partecipano personalmente alla vita dell’Associazione fornendo un contributo fattivo di lavoro e di idee per il raggiungimento degli scopi sociali. I soci prestano la loro opera gratuitamente e spontaneamente, esclusivamente per fini di solidarietà. I Soci fondatori sono tutti soci effettivi. Per diventare socio effettivo dell’Associazione e’ necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo ed Esecutivo con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
1.indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza, ovvero, in casi di Enti, Società o Associazioni, la denominazione sociale, la sede, il nome del legale rappresentante, il nominativo del delegato a rappresentarla nell’Assemblea dell’Associazione;
2.dichiarare di accettare integralmente lo statuto e le deliberazioni dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo ed Esecutivo delibera l’ammissione del socio entro sessanta giorni dalla data della richiesta e la domanda di iscrizione si intenderà accolta, qualora il Consiglio non si sia pronunciato entro detto termine. L’iscrizione potrà essere negata per indegnità morale od obiettiva incompatibilità dell’attività e degli interessi del socio con gli ideali, e/o gli scopi e/o l’attività dell’Associazione. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncera in via definitiva l’Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione.

Art. 8
L’adesione all’associazione ha durata annuale ed è gratuita e s’intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non viene disdetta dal socio, almeno un mese prima di ogni scadenza.

PREROGATIVE DEI SOCI EFFETTIVI
Art. 9
I soci effettivi hanno diritto di:
1.essere membri dell’Assemblea;
2.partecipare, direttamente o debitamente rappresentati, alle Assemblee con diritto d’intervento e di voto;
3.eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed Esecutivo
Nella votazione, il numero massimo di preferenze da esprimersi da parte di ogni socio effettivo e’ pari a una preferenza. Gli Enti, Associazioni, ecc di cui all’Art 6, sono rappresentali ciascuno da un delegato, i cui nominativi sono comunicati all’Associazione dai rispettivi organi deliberativi. I Delegati possono essere sostituiti nel corso dell’anno sociale con comunicazione formale che dovrà pervenire alla Presidenza dell’Associazione in data antecedente a quella della convocazione dell’Assemblea. Il diritto di voto nell’Assemblea spetta al socio effettivo.

SOCI FONDATORI
Art. 10
I soci fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione ed il cui nominativo e’ indicato nella scrittura privata. La qualifica di socio fondatore e’ vitalizia e si perde solo per rinunzia scritta o dimissioni da parte del socio ovvero nei casi previsti dai successivi art. 13 e 14.

PREROGATIVE DEI SOCI FONDATORI
Art. 11
I soci fondatori cono costituiti in un Comitato dei soci fondatori il quale e’ il garante dei principi ispiratori dell’Associazione e provvede a:
1.formulare proposte, mozioni, ordini del giorno da sottoporre all’Assemblea o al Consiglio Direttivo ed Esecutivo;
2.deliberare l’eventuale esclusione per indegnità del socio fondatore che si sia reso responsabile di una delle violazioni previste dal successivo Art. 14;
Il comitato dei soci fondatori può eleggere nel suo seno un Presidente, il quale ha il solo compito di convocare e presiedere le riunioni del Comitato dei soci fondatori e di garantire rispetto delle norme statutarie relative al funzionamento del Comitato stesso. Può essere altresì nominato un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Comitato dei soci fondatori e’ validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci fondatori, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo, fra cui il Presidente o il Vice-Presidente. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti presenti.

SIMPATIZZANTI
Art 12
Sono simpatizzanti persone, Enti, Associazioni, ecc. che, pur non potendo partecipare alla vita attiva dell’Associazione, ne condividono gli scopi ideali e desiderano aiutarla a raggiungere detti scopi. Le modalità  di iscrizione dei soci simpatizzanti sono le stesse di cui all’art. 7 del presente statuto riservate ai soci effettivi. I soci simpatizzanti non hanno diritto di voto ne’ di intervento nell’assemblea dei soci.

CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO
Art. 13
La qualità  di socio si perde, oltre che per decesso, per dimissioni, e per indegnità . Le dimissioni del socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed Esecutivo. L’esclusione del socio fondatore per indegnità  e’ deliberata dal Comitato dei soci fondatori. Negli altri casi l’esclusione avverrà  in seguito alla ratifica dell’esclusione per indegnità 

CASI DI INDEGNITA’
Art. 14
L’esclusione si applica nei confronti del socio:
1.che non ottemperi alle disposizioni dello statuto, del regolamento, delle deliberazioni degli organi sociali;
2.che senza giustificato motivo non partecipi per 5 volte alle assemblee regolarmente convocate;
3.che svolga o tenti di svolgere attività  contrarie agli interessi sociali;
4.che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato;
5.che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.
6.che dia vita a contrasti con uno o più soci, a causa dei quali non sia possibile la permanenza del socio nell’Associazione.
Dal momento della deliberazione dell’esclusione da parte del Consiglio Direttivo ed Esecutivo a quello di ratifica della decisione da parte dell’Assemblea, il socio e’ sospeso, e non può prendere parte alla vita dell’Associazione, ne’ esercitare il proprio diritto di intervento e di voto in Assemblea. Egli può solo chiedere di essere sentito in Assemblea in ordine al tema della sua esclusione da socio.

ASSEMBLEA
Art. 15
Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso scritto tramite lettera o via sms o via email e inviato a ogni socio. Le cariche sociali sono a titolo gratuito e danno diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto dell’associazione.

ASSEMBLEA ORDINARIA
Art. 16
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal consiglio Direttivo ed Esecutivo almeno una volta l’anno.
Essa:
1.delibera le linee generali del programma di attività  per l’anno sociale;
2.elegge il Consiglio Direttivo ed Esecutivo;
3.esamina ed esprime voto sulla relazione del Consiglio Direttivo ed Esecutivo;
4.delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, stabilendo quali deleghe fornire al Consiglio Direttivo ed Esecutivo, fissandone i limiti di azione;
5.ratifica le decisioni di esclusione per indegnità  dei soci, deliberate dal Consiglio Direttivo ed Esecutivo e decide sui ricorsi avverso le mancate ammissioni a socio effettivo;

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Art. 17
L’Assemblea Straordinaria delibera:
1. sulle modifiche dello Statuto, con almeno i 3/4 dei presenti;
2. sull’eventuale scioglimento dell’Associazione con almeno i 3/4 dei soci
3. Essa e’ convocata dal Consiglio Direttivo ed Esecutivo, quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno 3/4 dei soci fondatori. In questo caso la convocazione dovrà  avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta

CONVOCAZIONI
Art 18
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria e’ regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà  dei soci più uno. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria e’ validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 dei soci. La seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima. Nel caso non si raggiunga il numero minimo richiesto, l’Assemblea Ordinaria viene rinviata a data da destinarsi. Salvo quanto previsto alla lettera b) del precedente art 17, in prima convocazione l’Assemblea Straordinaria e’ regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei soci.

DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
Art. 19
Per la validità  delle deliberazioni dell’Assemblea ordinaria, occorre la maggioranza assoluta dei votanti. Tutte le votazioni avvengono per alzata di mano dei presenti. Per l’elezione del Consiglio Direttivo ed Esecutivo si osservano le disposizioni di cui agli art. 9,11,21. Le cariche sociali del Consiglio Direttivo ed Esecutivo vengono stabilite dall’assemblea ordinaria con la votazione della maggioranza assoluta dei soci, in caso di parità  il voto del presidente vale doppio. IL CONSIGLIO DIRETTIVO ED ESECUTIVO COMPOSIZIONE Art. 20 dell’Associazione Culturale I Care e’ amministrata da un Consiglio Direttivo ed Esecutivo formato da 5 (cinque) soci.

DURATA
Art. 21
I membri del Consiglio Direttivo ed Esecutivo durano in carica due anni dalla loro elezione e sono rieleggibili. In caso di non partecipazione di un membro per tre riunioni consecutive senza giustificazione dell’assenza, il consigliere decadrà  dalla carica e verrà  sostituito con un socio effettivo eletto dalla maggioranza dei restanti membri del Consiglio Direttivo ed Esecutivo.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ED ESECUTIVO
Art. 22
Il Consiglio Direttivo ed Esecutivo e’ validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi membri tra i quali il Presidente e/o il Vice-Presidente. Per la validità  delle deliberazioni e’ necessaria l’espressione del voto favorevole da parte della maggioranza dei membri presenti.

Art. 23
Il Consiglio Direttivo ed Esecutivo:
1. redige l’ordine del giorno dell’Assemblea;
2. presenta all’Assemblea le proposte che ritiene utili per lo sviluppo dell’Associazione;
3. formula gli eventuali regolamenti interni, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
4. redige i programmi di attività  dell’Associazione sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
5. studia le proposte formulate dai soci;
6. attua il programma di azione e le deliberazioni approvate dall’Assemblea;
7. delibera circa l’ammissione, la sospensione e l’esclusione dei soci;
8. svolge tutte le attività  necessarie ed opportune per il raggiungimento degli obiettivi statutari, all’interno delle deleghe conferitegli dall’Assemblea.

RIUNIONI
Art. 24
Il consiglio Direttivo ed Esecutivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 90 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta 2/5 dei consiglieri.

Art. 25
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolamentate e documentate. I soci (persone o enti) in caso di bisogno si impegnano a pagare le spese per la realizzazione di manifestazioni, corsi, eventi, conferenze, dibattitti e proiezioni.

Scioglimento e liquidazione dell’associazione
In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

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